- Comunicazione ENEA
- Attenzione alla scadenza del 21 febbraio: omettere l'adempimento può compromettere l'agevolazione!!!
i contribuenti che hanno posto in essere interventi di recupero edilizio e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti entro i 90 giorni dalla conclusione dell’intervento ad una nuova comunicazione da effettuarsi nei confronti dell’ENEA, nel caso in cui dai lavori realizzati dal contribuente derivi anche un miglioramento del rendimento energetico dell’immobile e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Anche i contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis e che non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre, potranno accedere alla rottamazione-ter delle cartelle. È questa una delle principali novità in ambito tributario recate dal c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019
Una delle novità di maggior rilievo, rispetto alle precedenti edizioni, è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; il decreto legge ha, infatti, previsto un numero massimo di 18 rate, per un totale di cinque annualità. Proprio questo sensibile allungamento dei termini ha richiesto un raccordo con le precedenti versioni della rottamazione al fine di “ripescare” i contribuenti che non ce l’hanno fatta a rispettare le vecchie scadenze.
Più nel dettaglio, la c.d rottamazione-ter ha un intreccio complicato con le due precedenti versioni della definizione agevolata dei ruoli; per questa ragione il decreto fiscale, ha cercato di non lasciare margini di ambiguità, anche in considerazione dell’imminente scadenza della rottamazione-bis e dei pagamenti irregolari o incompleti relativi alla prima.
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